Per pazienti residenti in Italia
Rimborso SSN per telemedicina transfrontaliera dalla Germania
Come ottenere il rimborso di una visita di telemedicina con un medico tedesco — passo dopo passo, conforme al D.Lgs 38/2014.
Premessa: SSN e cure transfrontaliere
In base alla Direttiva UE 2011/24/UE recepita dal D.Lgs 38/2014, ogni cittadino italiano iscritto al SSN ha diritto al rimborso parziale delle cure mediche ricevute in un altro Stato membro dell'UE — incluso il consulto di telemedicina con un medico tedesco abilitato (Approbation).
Il rimborso avviene secondo il tariffario italiano applicabile a una prestazione equivalente (visita specialistica ambulatoriale: ca. 25-35 €). La differenza con la fattura tedesca rimane a Suo carico, salvo che una polizza sanitaria integrativa copra la quota residua.
Documenti necessari per la richiesta di rimborso
Docto24 emette automaticamente dopo il consulto una fattura internazionale conforme agli standard tedeschi (Privatrechnung secondo GOÄ). La presenterete alla Sua ASL di appartenenza.
- •Fattura dettagliata con codici GOÄ, diagnosi e data
- •Relazione clinica (su richiesta)
- •Prova del pagamento (bonifico SEPA o carta)
- •Modulo ASL "Richiesta di rimborso assistenza sanitaria all'estero"
Procedura passo dopo passo
La richiesta di rimborso deve essere presentata entro 12 mesi dalla data della prestazione (D.Lgs 38/2014, Art. 9). Raccomandiamo di inviare la documentazione entro 4-6 settimane dopo il consulto.
- •1. Completare il consulto Docto24 e ricevere la fattura
- •2. Scaricare il modulo di rimborso dal sito della Sua ASL di residenza
- •3. Compilare il modulo e allegare fattura + prova di pagamento
- •4. Inviare alla Sua ASL (consegna a mano, posta o, dove disponibile, sportello online)
- •5. Tempi di lavorazione: 8-12 settimane
Quanto viene rimborsato?
Per un consulto specialistico ambulatoriale il SSN rimborsa generalmente tra i 25 € e i 35 €, secondo il tariffario regionale (Nomenclatore Tariffario). Le polizze sanitarie integrative (Unisalute, RBM, Generali) coprono spesso il differenziale, soprattutto in tipologie di copertura "all-inclusive".
Il D.Lgs 38/2014 distingue tra "cure programmate" (autorizzazione preventiva richiesta per ospedalizzazione) e "cure non programmate" (telemedicina rientra in questa categoria, nessuna autorizzazione preventiva necessaria).
Base normativa
D.Lgs 38/2014 (recepimento Direttiva UE 2011/24/UE) + D.Lgs 219/2006 Artt. 113-128 (pubblicità medicinali)
FAQ
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